Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia

Art. 3 — Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia

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L'Osservatorio di cui all'articolo 2 si avvale di un Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia. Per lo svolgimento delle funzioni del Centro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali puo' stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti di ricerca pubblici o privati che abbiano particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza. Il Centro ha i seguenti compiti:

  • a)raccogliere e rendere pubblici normative statali, regionali, dell'Unione europea ed internazionali; progetti di legge statali e regionali; dati statistici, disaggregati per genere e per eta', anche in raccordo con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); pubblicazioni scientifiche, anche periodiche;
  • b)realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle regioni, la mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale;
  • c)analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi comprese quelle relative ai soggetti in eta' evolutiva provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri Paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione dell'effettivita' e dell'impatto della legislazione, anche non direttamente destinata ai minori;
  • d)predisporre, sulla base delle direttive dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del rapporto di cui, rispettivamente, all'articolo 2, commi 5 e 6, evidenziando gli indicatori sociali e le diverse variabili che incidono sul benessere dell'infanzia in Italia;
  • e)formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progettipilota intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in eta' evolutiva nonche' di interventi per l'assistenza alla madre nel periodo perinatale;
  • f)promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche, collaborando anche con gli organismi titolari di competenze in materia di infanzia, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva;
  • g)raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche periodiche, che interessano il mondo minorile. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge il Centro puo' intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi europei ed internazionali ed in particolare con il Centro di studi e ricerche per l'assistenza all'infanzia previsto dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, firmato a New York il 23 settembre 1986, reso esecutivo con legge 19 luglio 1988, n. 312.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1997 al 7 agosto 2007

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1997-12-23;451~art3 · fonte su Normattiva