Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza

Art. 8 — Servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico

Il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri attiva un servizio di informazione, di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico per la realizzazione delle finalita' della presente legge. A tali fini il Dipartimento si avvale del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia. Il servizio svolge le seguenti funzioni:

  • a)provvede alla creazione di una banca dati dei progetti realizzati a favore dell'infanzia e dell'adolescenza;
  • b)favorisce la diffusione delle conoscenze e la qualita' degli interventi;
  • c)assiste, su richiesta, gli enti locali e territoriali ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nella elaborazione dei progetti previsti dai piani territoriali di intervento, con particolare attenzione, altresi', per la realizzazione dei migliori progetti nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, come definite dalla Commissione delle Comunita' europee. Il servizio, in caso di rilevata necessita', per le funzioni di segreteria tecnica relative alle attivita' di promozione e di monitoraggio e per le attivita' di consulenza e di assistenza tecnica, puo' avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti e strutture da individuare nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarieta' sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, con proprio decreto, definisce le modalita' organizzative e di funzionamento per l'attuazione del servizio. Per il funzionamento del servizio e' autorizzata la spesa annua di lire 3 miliardi a decorrere dal 1997.

Testo vigente dal 5 settembre 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-08-28;285~art8 · fonte su Normattiva