Le richieste di istituzione di edizioni nazionali possono essere presentate da amministrazioni dello Stato, universita', istituzioni scolastiche, enti di ricerca, istituzioni culturali o singoli studiosi e debbono essere corredate da un dettagliato programma scientifico, da un articolato piano dei lavori e dalla relativa previsione di spesa. La costituzione delle edizioni nazionali e' deliberata dalla Consulta, che determina altresi' la composizione delle commissioni scientifiche, ed e' disposta con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. Il contributo statale alle commissioni scientifiche viene determinato annualmente dalla Consulta sulla base delle richieste presentate dalle edizioni nazionali ed assegnato per la realizzazione o il proseguimento delle attivita'. Sono organi delle commissioni scientifiche delle edizioni nazionali:

  • a)il presidente;
  • b)il segretario tesoriere. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 FEBBRAIO 2001, N. 29)). All'inizio di ciascun anno, i presidenti delle commissioni scientifiche presentano al Ministero per i beni culturali e ambientali una relazione sui lavori svolti, il consuntivo delle spese sostenute, il preventivo delle spese e delle entrate previste, la previsione del piano di pubblicazione o lo stato di avanzamento della sua realizzazione. Per la realizzazione delle edizioni nazionali, il Ministero per i beni culturali e ambientali puo' stipulare convenzioni con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

Testo vigente dal 3 marzo 2001

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urn:nir:stato:legge:1997-12-01;420~art3 · fonte su Normattiva