Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi
Art. 2 — F i n a l i t a'
I fini dell'Istituto sono i seguenti: ((0a) costituire gruppi nazionali di ricerca, con l'apporto di professori e ricercatori universitari, nonche' di ricercatori degli enti di ricerca, come istituti temporanei per l'organizzazione di un lavoro di ricerca distribuito tra piu' persone e organismi scientifici. All'attivita' dei gruppi sovrintende un consiglio scientifico e un direttore;))
- a)promuovere su piano nazionale, internazionale e comunitario, la formazione e il perfezionamento di ricercatori di matematica, anche allo scopo di integrare le potenzialita' formative esistenti nelle varie universita' italiane;
- b)svolgere e favorire le ricerche di matematica pura ed applicata specialmente nei rami in via di sviluppo, curando anche il trasferimento delle conoscenze alle applicazioni tecnologiche;
- c)procurare che la ricerca matematica italiana si mantenga sempre in stretto contatto con quella internazionale, in particolare promuovendo e partecipando ad iniziative e programmi di collaborazione nell'ambito delle Comunita' europee. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma 1, l'Istituto puo':
- a)stipulare convenzioni e contratti di studio e ricerca con universita', con il Consiglio nazionale delle ricerche, con enti di ricerca pubblici e privati, nazionali, internazionali e stranieri, e con organismi scientifici internazionali;
- b)stipulare con industrie nazionali e straniere contratti e convenzioni aventi per oggetto la collaborazione scientifica o la preparazione di studiosi e ricercatori in particolari settori della matematica applicata;
- c)promuovere, partecipare alla costituzione ed entrare a far parte di consorzi, costituiti anche in societa' per azioni, nonche' di societa', anche internazionali o straniere, che abbiano fra i propri scopi lo sviluppo di ricerche di matematica pura ed applicata;
- d)assegnare, mediante concorsi nazionali ed internazionali, borse di studio e borse di ricerca avanzata.
Testo vigente dal 20 febbraio 1999
