Art. 6 — Contributi a manifestazioni ed istituzioni culturali
Per le finalita' previste dall'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge 1o dicembre 1997, n. 420, e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per il 1999 e di lire 13 miliardi a decorrere dal 2000. Il contributo dello Stato di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 1o dicembre 1997, n. 420, e' stabilito in lire 3 miliardi a decorrere dal 1999. E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 per le celebrazioni e le manifestazioni culturali di valorizzazione della cultura locale da realizzare in occasione dell'anno 2000. ((Le manifestazioni, anche di livello nazionale, possono essere tenute in ciascuno degli anni 2000 e 2001.)) A decorrere dal 1999 e' autorizzata la spesa di lire un miliardo quale contributo dello Stato all'associazione Ferrara Musica. E' autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 quale contributo dello Stato alla Societa' di cultura La Biennale di Venezia. E' autorizzata la spesa di lire un miliardo a decorrere dal 1999 quale contributo dello Stato alla fondazione Ravenna Manifestazioni.
Testo vigente dal 9 gennaio 2001
