Gli affari civili, penali e amministrativi pendenti avanti al tribunale di Lagonegro e, dopo l'aggregazione prevista dall'articolo precedente, appartenenti alla competenza per territorio del tribunale di Sala Consilina, sono d'ufficio devoluti alla competenza di tale ultimo tribunale dalla data di cui al decreto ministeriale previsto nell'articolo 3. La disposizione del precedente comma non si applica alle cause civili nelle quali si e' avuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali per i quali sono state compiute per la prima volta le formalita' di apertura del dibattimento e agli affari di volontaria giurisdizione che gia' sono in corso.

Testo vigente dal 26 gennaio 1983

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-01-18;11~art5 · fonte su Normattiva