Alla spesa derivante dalla presente legge, di complessive annue lire 33.600.000, verra' provveduto, nell'esercizio finanziario 1950-51, a carico e nei limiti degli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio suddetto, concernenti le spese per l'istruzione superiore.
Testo vigente dal 18 aprile 1951
