Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge di complessive lire 7.800.000 annue, sara' fatto fronte nell'esercizio 1950-51 mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo 458 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

Testo vigente dal 29 novembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-11-21;918~art8 · fonte del testo