Mediante apposita convenzione da stipulare tra lo Stato, la Regione siciliana e l'Universita' di Catania, e da approvare con decreto Presidenziale, su proposta del Ministero della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, saranno determinati i mezzi necessari per il finanziamento ed il funzionamento, a qualsiasi titolo, della Facolta' di agraria. La convenzione di cui al precedente comma ha la durata di un decennio e puo' essere rinnovata per egual periodo di tempo. Qualora la convenzione non venga rinnovata alla sua scadenza resta senz'altro soppressa la Facolta' di agraria.
Testo vigente dal 4 luglio 1952
