Mediante apposita convenzione da stipulare tra lo Stato, la Regione siciliana e l'Universita' di Catania, e da approvare con decreto Presidenziale, su proposta del Ministero della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, saranno determinati i mezzi necessari per il finanziamento ed il funzionamento, a qualsiasi titolo, della Facolta' di agraria. La convenzione di cui al precedente comma ha la durata di un decennio e puo' essere rinnovata per egual periodo di tempo. Qualora la convenzione non venga rinnovata alla sua scadenza resta senz'altro soppressa la Facolta' di agraria.

Testo vigente dal 4 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-06-13;694~art11 · fonte del testo