Mediante apposita convenzione da stipulare tra lo Stato, la Regione siciliana e l'Universita' di Messina, da approvare con decreto Presidenziale su proposta dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, saranno determinati i mezzi necessari per il finanziamento ed il funzionamento, a qualsiasi titolo, della Facolta' di economia e commercio. La convenzione di cui al precedente comma avra' la durata di un decennio e potra' essere rinnovata per eguale periodo di tempo. Qualora la convenzione non venga rinnovata alla sua scadenza s'intendera' senz'altro soppressa la Facolta' di economia e commercio.

Testo vigente dal 4 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-06-13;692~art11 · fonte del testo