E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Cagliari l'11 novembre 1952, tra l'Universita', la Provincia, il Comune e la Camera di commercio, industria e agricoltura di Cagliari, per contribuire al finanziamento della Facolta' di economia e commercio. La convenzione di cui al precedente comma ha la durata di 8 anni e potra' essere rinnovata per eguale periodo di tempo. Mediante altra convenzione da stipulare tra lo Stato, la Regione sarda e l'Universita' di Cagliari, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, saranno determinati i mezzi necessari per il finanziamento e il funzionamento, a qualsiasi titolo, della Facolta' di economia e commercio.

Testo vigente dal 12 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-31;611~art8 · fonte del testo