Le istituzioni pubbliche, le organizzazioni della societa' civile e le associazioni e gli enti del Terzo settore possono promuovere campagne informative e di sensibilizzazione sul tema del body shaming attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione telematici. Le campagne di cui al comma 1 sono finalizzate a:

  • a)sensibilizzare l'opinione pubblica sulla gravita' del body shaming, sulle eventuali responsabilita' penali derivanti dai comportamenti riconducibili a tale fenomeno e sulla necessita' di contrastarlo;
  • b)fornire informazioni sulle conseguenze del body shaming sulla salute fisica e psicologica delle persone che ne sono vittime;
  • c)promuovere l'accettazione del proprio corpo e il rispetto di quello degli altri;
  • d)promuovere un uso consapevole delle piattaforme sociali telematiche, sviluppare una consapevolezza critica delle immagini ideali e ritoccate nelle piattaforme medesime e nella pubblicita' nonche' promuovere un uso consapevole del linguaggio e delle tecnologie digitali, rispettoso della reputazione altrui.

Testo vigente dal 9 ottobre 2025

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2025-10-03;150~art4 · fonte su Normattiva