Istituzione della giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo
Art. 5
All'attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Testo vigente dal 13 febbraio 2017
