Gli esercenti stabilimenti per la produzione di margarina devono prestare cauzione in ragione del 10 per cento dell'imposta corrispondente alla quantita' massima di margarina che essi intendono detenere nei magazzini vincolati alla finanza, ai quali sono applicabili le disposizioni della legge doganale relative ai depositi di merci estere in magazzini di proprieta' privata. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 agosto 1975, n. 417
2La L. 4 agosto 1975, n. 417 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1 della medesima legge.
Testo vigente dal 1 ottobre 1975
