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Gli esercenti stabilimenti per la produzione di margarina devono prestare cauzione in ragione del 10 per cento dell'imposta corrispondente alla quantita' massima di margarina che essi intendono detenere nei magazzini vincolati alla finanza, ai quali sono applicabili le disposizioni della legge doganale relative ai depositi di merci estere in magazzini di proprieta' privata.
Testo in vigore dal 7 luglio 1959 al 1 ottobre 1975
