Sulle somme non versate entro il termine stabilito dal precedente articolo e' applicata in aggiunta all'interesse legale, una indennita' di mora del sei per cento. Tale indennita' e' ridotta al due per cento quando il pagamento avviene entro il quinto giorno successivo alla scadenza del predetto termine. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 agosto 1975, n. 417
2La L. 4 agosto 1975, n. 417 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1 della medesima legge.
Testo vigente dal 1 ottobre 1975
