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Sulle somme non versate entro il termine stabilito dal precedente articolo e' applicata in aggiunta all'interesse legale, una indennita' di mora del sei per cento. Tale indennita' e' ridotta al due per cento quando il pagamento avviene entro il quinto giorno successivo alla scadenza del predetto termine.
Testo in vigore dal 7 luglio 1959 al 1 ottobre 1975
