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Le violazioni delle norme contenute nella presente legge sono accertate mediante processo verbale compilato dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione per i reati consumati nell'ambito delle fabbriche e dei locali annessi soggetti a vigilanza permanente a termini del precedente art. 5. L'Ufficio, liquidate la imposta e le penalita', curera' l'invio dei verbali stessi all'autorita' chiamata a giudicare, trasmettendone copia all'Intendenza di finanza quando essa non sia chiamata a giudicare e in ogni caso al ricevitore doganale competente per territorio. I processi verbali di accertamento di reati consumati fuori delle localita' indicate nel precedente comma sono trasmessi dagli agenti scopritori in originale all'autorita' chiamata a giudicare ed in copia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente, il quale, a sua volta, liquidate l'imposta e le penalita', curera' lo invio di altre copie all'Intendenza di finanza e al ricevitore doganale.
Testo in vigore dal 7 luglio 1959 al 1 ottobre 1975
