Per l'applicazione delle norme contenute nel precedente articolo, il processo verbale e' trasmesso, a cura del pubblico ufficiale che lo ha redatto, in originale all'Intendente di finanza, ed in copia all'Amministrazione dei monopoli. L'Intendente prefigge al denunciato un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni ne' superiore a novanta, entro il quale il pagamento deve essere effettuato. Trascorso tale termine, senza che il pagamento sia stato eseguito, l'intendente invia il processo verbale al Procuratore della Repubblica con le osservazioni che ritiene opportune, dandone notizia all'Amministrazione dei monopoli. Nel caso che l'autorita' giudiziaria ritenga trattarsi di reati punibili con la sola pena pecuniaria, dovra' trasmettere gli atti all'Intendenza per l'eventuale conciliazione amministrativa, ai sensi dell'art. 10 della presente legge.

Testo vigente dal 2 febbraio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-01-03;27~art11 · fonte del testo