Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1959 al 1 ottobre 1975. Leggi il testo vigente →
La margarina e' accertata a peso, da parte del funzionario preposto alla vigilanza della fabbrica, all'atto della produzione. Ove il prodotto non sia subito estratto dalla fabbrica o impiegato direttamente nella stessa fabbrica, previo pagamento dell'imposta, deve essere custodito in appositi magazzini vincolati alla finanza. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato presso la competente Sezione di tesoreria provinciale, ed il fabbricante deve esibire la relativa quietanza all'atto della estrazione del prodotto dalla fabbrica oppure dai predetti magazzini.
Testo in vigore dal 7 luglio 1959 al 1 ottobre 1975
