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Le materie prime debbono essere custodite in apposito magazzino ed il loro movimento deve risultare da un registro di carico e scarico fornito dall'Amministrazione nel quale si annoteranno, nella parte del carico, il quantitativo delle materie stesse introdotte in magazzino, e in quella dello scarico il quantitativo estratto per la lavorazione con riferimento alla dichiarazione di lavoro.

Testo in vigore dal 7 luglio 1959 al 1 ottobre 1975

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urn:nir:stato:legge:1959-06-11;450~art8 · fonte del testo