I titolari dei depositi liberi per uso commerciale degli oli combustibili specificati nell'articolo 1 sono obbligati alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico nel quale devono annotare, distintamente per qualita', nella parte del carico, le quantita' di prodotto introdotte e nella parte dello scarico, quelle estratte, facendo riferimento al documento commerciale che, sia in entrata sia in uscita, accompagna la merce.

Testo vigente dal 12 gennaio 1972

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urn:nir:stato:legge:1971-12-15;1161~art4 · fonte su Normattiva