Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 giugno 1966 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Alla copertura dell'onere annuo di lire 400.000 derivante dalla presente legge sara' provveduto mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3093 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1966 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 11 giugno 1966 al 9 ottobre 2010
