Il tempo valutabile agli effetti della concessione della medaglia e' soltanto quello durante il quale l'ufficiale ha effettivamente tenuto il comando di un reparto e viene calcolato con le norme di cui al primo comma dell'art. 176 del vigente testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.

Testo vigente dal 5 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-14;938~art7 · fonte su Normattiva