Il Ministro della pubblica istruzione e' autorizzato, con proprio decreto, ad emanare norme relative al numero dei periodi della scuola di chitarra, alla loro durata, alle condizioni di eta' e di cultura richieste per l'ammissione, alla durata dei corsi complementari obbligatori, nonche' ai programmi di insegnamento e di esame.

Testo vigente dal 5 maggio 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-05-02;106~art2 · fonte su Normattiva