Con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i competenti comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali ed acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che si pronunciano in conformita' ai rispettivi regolamenti, si provvede a stabilire l'ordinamento interno e le modalita' di accesso alla scuola nonche' i criteri per la selezione del personale docente e per lo svolgimento dei corsi. Detto regolamento e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 1, i comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali si riuniscono in seduta comune, a norma del quarto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni. In sede di prima applicazione della presente legge, in attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, il funzionamento della scuola e' disciplinato dalle disposizioni di cui alla legge 22 luglio 1939, n. 1240, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione.
Testo vigente dal 4 febbraio 1992
