Il Ministro per i beni culturali e ambientali puo' stipulare, su proposta degli organi competenti della scuola, apposite convenzioni con le regioni per l'organizzazione presso la scuola medesima di corsi speciali alla cui realizzazione possono concorrere finanziariamente le regioni interessate.
Testo vigente dal 4 febbraio 1992
