Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1940 al 9 maggio 2025. 142 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Gli obblighi e gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni a carico delle Provincie e dei Comuni per il mantenimento ed il funzionamento degli attuali istituti tecnici, ginnasi e istituti magistrali inferiori permangono, per gli anni scolastici 1940-41 e 1941-42, anche per le prime e le seconde classi della Scuola media che derivino dalla trasformazione delle corrispondenti classi di detti istituti.
tolto: Gli obblighi e gli oneri di cui al precedente comma, per il mantenimento ed il funzionamento di nuove prime e seconde classi della Scuola media, negli anni scolastici 1940-41 e 1941-42 saranno a carico del Comune, con diritto a rivalsa verso la Provincia di un terzo della spesa.
tolto: Le spese per il materiale didattico e per il personale di servizio e le spese di ufficio, occorrenti per tali nuove prime e seconde classi sono a carico dello Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-07-01;899~art29 · fonte del testo