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[1]Gli obblighi e gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni a carico delle Provincie e dei Comuni per il mantenimento ed il funzionamento degli attuali istituti tecnici, ginnasi e istituti magistrali inferiori permangono, per gli anni scolastici 1940-41 e 1941-42, anche per le prime e le seconde classi della Scuola media che derivino dalla trasformazione delle corrispondenti classi di detti istituti.

[2]Gli obblighi e gli oneri di cui al precedente comma, per il mantenimento ed il funzionamento di nuove prime e seconde classi della Scuola media, negli anni scolastici 1940-41 e 1941-42 saranno a carico del Comune, con diritto a rivalsa verso la Provincia di un terzo della spesa.

[3]Le spese per il materiale didattico e per il personale di servizio e le spese di ufficio, occorrenti per tali nuove prime e seconde classi sono a carico dello Stato.

Testo in vigore dal 25 luglio 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-07-01;899~art29 · fonte del testo