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[1]A capo di ogni Scuola media e' un preside che osserva e fa osservare nella Scuola le leggi e gli ordini delle superiori autorita';

[2]vigila sull'indirizzo politico nella Scuola;

[3]sovrintende all'andamento didattico, amministrativo e disciplinare della Scuola e ne risponde;

[4]cura che i rapporti fra Scuola, famiglia, G.I.L. siano efficienti e continui;

[5]promuove la fiducia nella sua Scuola e ne ispira il rispetto, organizzandola come centro educativo e didattico.

[6]Nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti, il preside e' coadiuvato dal collegio dei professori.

[7]Il preside non e' tenuto all'insegnamento, quando il numero degli alunni superi i 200.

[8]Dall'ufficio di preside delle Scuola media sono escluse le donne.

Testo in vigore dal 25 luglio 1940 al 8 settembre 1944

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-07-01;899~art9 · fonte del testo