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[1]A capo di ogni Scuola media e' un preside che osserva e fa osservare nella Scuola le leggi e gli ordini delle superiori autorita';
[2]vigila sull'indirizzo politico nella Scuola;
[3]sovrintende all'andamento didattico, amministrativo e disciplinare della Scuola e ne risponde;
[4]cura che i rapporti fra Scuola, famiglia, G.I.L. siano efficienti e continui;
[5]promuove la fiducia nella sua Scuola e ne ispira il rispetto, organizzandola come centro educativo e didattico.
[6]Nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti, il preside e' coadiuvato dal collegio dei professori.
[7]Il preside non e' tenuto all'insegnamento, quando il numero degli alunni superi i 200.
[8]Dall'ufficio di preside delle Scuola media sono escluse le donne.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 4 giugno 1944, n. 186, convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che cessano di avere vigore i divieti di cui all'ultimo comma del presente articolo.
Testo in vigore dal 8 settembre 1944 al 2 agosto 1947
