Il personale insegnante tecnico massoterapista attualmente in servizio presso la Scuola di massaggio dell'Istituto nazionale dei ciechi di Firenze, istituita a seguito di autorizzazione di cui al regio decreto 26 febbraio 1941, in quanto sia in possesso del diploma di massaggiatore conseguito presso la Scuola stessa coi corsi per massaggiatori previsti nella regia Scuola professionale annessa all'Istituto nazionale dei ciechi adulti di Firenze di cui all'articolo 2 del regolamento pubblicato con regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, sara' inquadrato nei ruoli di cui alla tabella annessa per l'organico della Scuola in oggetto, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto se il suo servizio di almeno tre anni sara' giudicato lodevole ed a seguito di ispezione disposta dal Ministero della sanita' concordata col Ministero della pubblica istruzione. Al medesimo che, col riconoscimento dell'anzianita' di servizio ai fini economici e di quiescenza verra' inquadrato nei termini di cui all'articolo 22 della legge 13 marzo 1958, n. 165, saranno estesi i benefici enunciati all'articolo 12 della legge 14 dicembre 1955, n. 1293.

Testo vigente dal 19 luglio 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-05;570~art10 · fonte del testo