Gli aspiranti al titolo di massofisioterapisti, licenziati nei corsi di massaggio previsti dai regi decreti 13 novembre 1924, n. 2349, e 31 maggio 1928, n. 1344, articolo 2 o diplomati dalla Scuola di massaggio di cui al regio decreto 26 febbraio 1941, conseguiranno il titolo:

  • a)se possono produrre attestato del direttore sanitario dell'ente ove hanno prestato o prestano servizio, che affermi con giudizio di piena abilita' professionale il loro impiego in attivita' fisioterapica da almeno quattro anni alla data della domanda;
  • b)se, in caso di esercizio soltanto privato in proprio gabinetto massoterapico autorizzato a termini di legge possono ottenere dal medico provinciale attestato di piena abilita' professionale anche per le applicazioni fisioterapiche in esercizio professionale da almeno quattro anni alla data della domanda;
  • c)se, entro quattro anni dalla entrata in vigore della presente legge, frequenteranno un periodo di aggiornamento a giudizio della direzione della Scuola durante i rispettivi secondi corsi dalla medesima, e supereranno l'esame di Stato previsto dall'articolo 6 della presente legge.

Testo vigente dal 19 luglio 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-05;570~art11 · fonte del testo