Istituzione della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa
Art. 11
Alla Scuola e' assegnato il personale docente e non docente necessario al suo funzionamento, secondo le norme vigenti per le universita' e gli istituti di istruzione superiore statali.
Testo vigente dal 24 febbraio 1987
