Al consiglio direttivo spettano tutte le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni ai senati accademici ed ai consigli di amministrazione delle universita' e degli istituti di istruzione superiore statali. Il consiglio direttivo e' cosi' composto:

  • a)dal direttore;
  • b)dal vice direttore;
  • c)dal segretario amministrativo;
  • d)dai presidi delle due classi;
  • e)da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, anche in rappresentanza degli interessi originari, e da un rappresentante del Ministero del tesoro, nominati dai rispettivi Ministri;
  • f)da quattro rappresentanti dei professori ordinari e straordinari della Scuola;
  • g)da due rappresentanti dei professori associati;
  • h)da un rappresentante dei ricercatori;
  • i)da un rappresentante degli allievi dei corsi di perfezionamento;
  • l)da un rappresentante degli allievi dei corsi ordinari;
  • m)da due rappresentanti del personale non docente. I rappresentanti di cui alle lettere f, g), h), i), l) e m) del comma 2 vengono eletti dagli appartenenti alle rispettive categorie. In prima applicazione fanno parte del consiglio direttivo i presidi delle facolta' di ingegneria, medicina e chirurgia, agraria, economia e commercio, giurisprudenza e scienze politiche dell'Universita' di Pisa.

Testo vigente dal 24 febbraio 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-02-14;41~art5 · fonte su Normattiva