Il direttore della Scuola, cui sono attribuite le funzioni di rettore, viene nominato, su designazione del corpo docente della Scuola stessa, dal Ministro della pubblica istruzione fra i professori ordinari e straordinari della Scuola; dura in carica un triennio e puo' essere confermato. Il direttore della Scuola ne ha la rappresentanza legale, promuove e sovraintende allo svolgimento dell'attivita' della stessa ed esercita tutti i poteri attribuitigli dalla presente legge. Il vice direttore della Scuola e' nominato dal direttore per un triennio fra i professori ordinari, straordinari e fuori ruolo della Scuola. Il vice direttore coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue attribuzioni e sostituisce il direttore stesso in caso di assenza o impedimento.

Testo vigente dal 24 febbraio 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-02-14;41~art4 · fonte su Normattiva