Istituzione della sezione di istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere
Art. 1
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A decorrere dal 1 ottobre 1964 e' autorizzata l'istituzione della sezione d'Istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, che ha lo scopo di preparare all'esercizio di tali funzioni nelle Amministrazioni pubbliche e nelle aziende private. Esso ha durata quinquennale.
Testo in vigore dal 29 luglio 1965 al 22 dicembre 2008
