Istituzione della sezione di istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere
Art. 10
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1965 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con i normali stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
Testo in vigore dal 29 luglio 1965 al 22 dicembre 2008
