Art. 4
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Alla prima classe dell'istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere possono accedere coloro che siano in possesso della licenza di scuola media. Al termine del corso gli allievi sostengono un esame di abilitazione tecnica per il conseguimento del diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere. Tale diploma ai fini dell'applicazione della legge 21 luglio 1961, n. 685, per l'accesso alle Facolta' universitarie, e' equiparato a quello rilasciato dagli istituti tecnici commerciali. Le tasse scolastiche di immatricolazione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle previste per gli istituti tecnici commerciali.
Testo in vigore dal 29 luglio 1965 al 22 dicembre 2008
