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Per l'istituzione delle classi ad ordinamento speciale di cui al precedente articolo 6 e' richiesto un numero minimo di quindici alunni. Le classi non potranno avere un numero di alunni superiore a venticinque. Esse funzioneranno sia presso gli istituti professionali sia presso gli istituti tecnici, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Testo in vigore dal 29 luglio 1965 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-07-13;884~art8 · fonte del testo