Art. 8
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Per l'istituzione delle classi ad ordinamento speciale di cui al precedente articolo 6 e' richiesto un numero minimo di quindici alunni. Le classi non potranno avere un numero di alunni superiore a venticinque. Esse funzioneranno sia presso gli istituti professionali sia presso gli istituti tecnici, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
Testo in vigore dal 29 luglio 1965 al 22 dicembre 2008
