Istituzione della sezione di istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere
Art. 9
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1965 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Per quanto non e' previsto nella presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 giugno 1931, n. 889 e alle successive modificazioni.
Testo in vigore dal 29 luglio 1965 al 22 dicembre 2008
