Alle spese necessarie per la sistemazione della linea e per l'impianto ed il funzionamento degli uffici doganali e della vigilanza sara' provveduto con appositi stanziamenti, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle finanze. Le opere a tal fine occorrenti sono dichiarate di pubblica utilita' a tutti gli effetti di legge. Le occupazioni ed espropriazioni che all'uopo si renderanno indispensabili si effettueranno a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed aggiunte.
Testo vigente dal 23 dicembre 1948
