Le opere intraprese dall'Ente per il conseguimento dei suoi fini possono essere dichiarate di pubblica utilita' con decreto del prefetto, osservate le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni. Le stesse norme si applicano per le espropriazioni che fossero necessarie.
Testo vigente dal 12 marzo 1952
