Le opere intraprese dall'Ente per il conseguimento dei suoi fini possono essere dichiarate di pubblica utilita' con decreto del prefetto, osservate le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni. Le stesse norme si applicano per le espropriazioni che fossero necessarie.

Testo vigente dal 12 marzo 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-02-23;101~art12 · fonte del testo