E' concesso fino al 31 dicembre 1957 l'esonero dal dazio e dal diritto di licenza, per i macchinari e materiali occorrenti all'impianto nel territorio di cui al precedente art. 1, di stabilimenti industriali tecnicamente attrezzati, e all'ampliamento e trasformazione di quelli ivi esistenti. Ai detti stabilimenti industriali e' altresi' concesso, per dieci anni dall'attivazione, ampliamento e trasformazione, l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.

Testo vigente dal 23 dicembre 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-12-01;1438~art12 · fonte del testo