[1]Il territorio della provincia di Gorizia, compreso tra il confine politico ed i fiumi Vipacco ed Isonzo, e l'area recintata del Cotonificio Trestino, posta sulla sponda destra dell'Isonzo, sono considerati, fino al 31 dicembre 1957, fuori della linea doganale e costituiti in zona franca. Il regime di zona franca non ha effetto nei riguardi dei monopoli (lotto, sali, tabacchi, cartine per sigarette, accenditori automatici, chinino e sali di chinino, ecc.) del diritto di licenza, delle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo, delle corrispondenti sovrimposte di confine, dell'imposta generale sull'entrata e delle imposte comunali di consumo. Restano del pari esclusi dalla franchigia:
- a)i prodotti dell'industria automobilistica, i motocicli, le biciclette e loro parti, comprese le camere d'aria ed i pneumatici, nonche' i veicoli in genere e le bestie da tiro e da soma;
- b)gli oggetti di vestiario di qualunque natura (compresi i lavori da pellicceria) e gli oggetti d'uso personale;
- c)i prodotti compresi nelle seguenti voci della tariffa dei dazi doganali: 658 - olii essenziali ed essenze; 661 - profumi sintetici costituenti essenze; 765 - saccarina e suoi derivati e surrogati, compresi i 766 prodotta saccarinati; 767 - alcaloidi; 780 - prodotti medicinali sintetici; 780-bis - prodotti sintetici arsenobenzolici confezionati come specialita medicinali; 782 - specialita medicinali; 806 - pelli da pellicceria.
[2]Restano in vigore nel territorio della zona franca, le disposizioni di legge e di regolamento che vietano, limitano o altrimenti disciplinano la importazione, la esportazione ed il transito di determinate merci, ai fini economici e valutari ed a quelli della polizia sanitaria e fitopatologica dell'igiene e della incolumita' pubblica, della repressione delle frodi in commercio, della tutela e conservazione del patrimonio artistico nazionale e dell'incremento della esportazione.
Testo vigente dal 23 dicembre 1948
