Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 ottobre 1967 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Il Collegio dei revisori e' composti di tre funzionari dello Stato appartenenti, rispettivamente, al Ministero della marina mercantile, al Ministero del tesoro e al Ministero dei lavori pubblici. I revisori sono nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile, su designazione delle Amministrazioni interessate. I revisori, che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati, esercitano il loro mandato in conformita' delle norme di cui agli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili. Essi possono partecipare alle riunioni del Comitato direttivo ogni qualvolta lo ritengano necessario. Il Collegio dei revisori e' presieduto dal membro designato dal Ministero del tesoro.
Testo in vigore dal 30 ottobre 1967 al 16 dicembre 2010
