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A capo dei servizi esecutivi di ciascuna azienda e' posto un direttore, il quale partecipa, senza voto, con funzioni di segretario, alle sedute del Comitato direttivo. Il direttore e' nominato dal Ministro per la marina mercantile, in seguito a pubblico concorso tra le persone aventi i requisiti stabiliti dal regolamento organico di cui al successivo articolo 19, il quale stabilisce anche la posizione giuridica ed il trattamento economico del direttore dell'azienda. Le funzioni di direttore possono dal Ministro per la marina mercantile essere affidate, nelle more dell'espletamento del relativo concorso, al personale civile in attivita' di servizio dipendente dal Ministero medesimo, di qualifica non superiore a direttore di sezione, ovvero ad ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto in servizio presso le rispettive Capitanerie ed in congedo od a funzionari civili in pensione. Per l'espletamento di tale incarico verra' attribuito agli interessati un compenso da fissare di concerto col Ministro per il tesoro.

Testo in vigore dal 30 ottobre 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-10-09;961~art12 · fonte del testo