Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 ottobre 1967 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Il bilancio di previsione e il conto consuntivo, deliberati dal Comitato direttivo, devono essere trasmessi, per l'approvazione, al Ministero della marina mercantile, rispettivamente, tre mesi prima dell'inizio e tre mesi dopo la chiusura dell'esercizio cui si riferiscono. L'approvazione e' data dal Ministro per la marina mercantile, di concerto col Ministro per il tesoro e con quello per i lavori pubblici, entro tre mesi dalla presentazione.
Testo in vigore dal 30 ottobre 1967 al 16 dicembre 2010
