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Il bilancio di previsione e il conto consuntivo, deliberati dal Comitato direttivo, devono essere trasmessi, per l'approvazione, al Ministero della marina mercantile, rispettivamente, tre mesi prima dell'inizio e tre mesi dopo la chiusura dell'esercizio cui si riferiscono. L'approvazione e' data dal Ministro per la marina mercantile, di concerto col Ministro per il tesoro e con quello per i lavori pubblici, entro tre mesi dalla presentazione.

Testo in vigore dal 30 ottobre 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-10-09;961~art14 · fonte del testo