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L'avanzo netto delle gestioni di ogni azienda e' annualmente destinato, in ciascun bilancio aziendale, nella misura del 20 per cento, alla costituzione ed all'incremento di un fondo di riserva per sopperire ad eventuali disavanzi della gestione e, per il restante 80 per cento, alla costituzione ed all'incremento di un fondo vincolato, destinato al finanziamento di opere attinenti allo sviluppo ed al miglioramento delle attrezzature dei porti di cui all'articolo 1. Resta fermo il disposto dell'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 291.
Testo in vigore dal 30 ottobre 1967 al 16 dicembre 2010
