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I Ministri per la marina mercantile, per il tesoro e per i lavori pubblici, ogni qualvolta lo ravvisino opportuno, dispongono, di comune intesa, ispezioni per accertare la regolarita' amministrativa, finanziaria e tecnica della gestione e dei servizi delle aziende.

Testo in vigore dal 30 ottobre 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-10-09;961~art20 · fonte del testo